E’ possibile presentare la domanda per chiedere agli istituti di credito la sospensione del mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale.
Il Decreto-Legge n. 9 e il successivo D.L. 18, che ha esteso l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, consentono di accedere alla sospensione anche coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono ammessi al beneficio a condizione che autocertifichino una riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e il 21.02.2020, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito dell’emergenza coronavirus.
Al fine di usufruire della sospensione, eccezionalmente per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del DL n.18 (17.03.2020), per tutte le ipotesi di accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
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